Attenzione! Il semplice affidamento delle operazioni di distruzione ad una Società esterna, anche se formalmente qualificata come Responsabile al Trattamento, non è sufficiente a sgravare il Titolare dalle responsabilità giuridiche connesse alla sua posizione, permanendo infatti l’obbligo di garantire personalmente l’adozione delle necessarie misure di sicurezza minime. Dovere che si concretizza nella scelta della Società Responsabile sulla base di elementi concreti e producibili, per esperienza, capacità ed affidabilità nel fornire alla stessa istruzioni scritte e nel vigilare con controlli specifici. L’attestato di avvenuta distruzione deve certificare la corretta gestione di tutta la filiera di distruzione poiché la privacy e la riservatezza devono essere garantite in ogni fase del processo, dal ritiro, al trasporto alla demolizione. Non è sufficiente attestare la mera distruzione del documento.
E’ inoltre, fondamentale prestare attenzione al fatto che il formulario rilasciato dalle società che effettuano il ritiro dei documenti attesta solamente che il rifiuto cartaceo è stato avviato ad un impianto di recupero, ma non attesa nulla in riferimento alla gestione del dato non esonerando quindi il titolare del trattamento dagli obblighi di legge.
I documenti da distruggere devono essere trattati come tali e non come rifiuti.